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Organismo di ispezione

Approfondimenti

Approfondimenti

Approfondimenti ed informazioni relativi al DPR 462/01 sulla verifica obbligatoria degli impianti di messa a terra.

Quando effettuare la verifica

Individuata la frequenza della verifica periodica, occorre stabilire la tempistica entro cui effettuarla. La data che rappresenta il punto cardine è la data di entrata in vigore del DPR 462/01 e cioè il 23 gennaio 2002.
Quindi per tutti gli impianti realizzati dopo tale data il datore di lavoro dovrà far effettuare la verifica periodica in dipendenza della data indicata sulla dichiarazione di conformità o quella dell’ultima verifica di legge effettuata dall’Ispesl o dall’ASL (aggiungendo 2 o 5 anni).

Per tutti quegli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01 si dovrà prendere in considerazione o il verbale dell’ultima verifica effettuata dalle ASL o, in mancanza di questo, la data del verbale di omologazione dell’ISPESL o, in mancanza di quest’ultimo, si dovrà fare riferimento alla data del rilascio della dichiarazione di conformità.

Se manca quest’ultima (caso in cui l’impianto, sia antecedente al 1990) si farà riferimento alla data di messa in servizio dell’impianto. La data che risulta sommando a tale data 2 o 5 anni è il termine ultimo entro cui dover fare effettuare la verifica periodica.
Se tale termine è già scaduto, si dovrà richiedere immediatamente la verifica del proprio impianto al un Organismo Abilitato o alle ASL/ARPA.

Se l’impianto non è stato mai denunciato, si dovrà procedere alla denuncia dello stesso, inviando la dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL/ARPA.
Laddove è presente lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) le due copie della dichiarazione di conformità andranno inviate allo stesso, con preghiera di inoltro all’ISPESL e all’ASL.

In tal caso come detto sopra si dovrà far eseguire la verifica periodica dell’impianto di terra se, sommando 2 o 5 anni alla data della dichiarazione di conformità, tale data risulti già trascorsa.
Per tutti quegli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 46/90, mancando la dichiarazione di conformità la denuncia dovrà effettuarsi mediante atto notorio in conformità a quanto previsto dal DPR n. 392/94 indicando la data di installazione degli impianti, e la rispondenza alla L. 186/68. In quest’ultimo caso si dovrà richiedere immediatamente la verifica periodica del proprio impianto.

Nuovi impianti (installati dopo il 23/01/2002)

  • Inviare dichiarazione di conformità a ISPESL e ASL/ARPA* (oppure al SUAP) entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto soggetto al DPR 462/01
  • Far eseguire la verifica periodica entro cinque / due anni dalla data della messa in esercizio dell’impianto soggetto al DPR 462/01

(*) l’omologazione per i soli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione è di competenza esclusiva dell’ASL/ARPA, che vi provvede dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità. In tal caso la dichiarazione di conformità sarà inviata solo all’ASL/ARPA e non anche all’ISPESL. Per tutti gli altri impianti l’omologazione è costituita dalla dichiarazione di conformità.

Impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della 46/90 e mai denunciati

  • Inviare dichiarazione di conformità a ISPESL e ASL/ARPA* (oppure al SUAP) entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto soggetto al DPR 462/01
  • Far eseguire la verifica periodica entro cinque / due anni dalla data della messa in esercizio dell’impianto soggetto al DPR 462/01

(*) l’omologazione per i soli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione è di competenza esclusiva dell’ASL/ARPA, che vi provvede dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità. In tal caso la dichiarazione di conformità sarà inviata solo all’ASL/ARPA e non anche all’ISPESL. Per tutti gli altri impianti l’omologazione è costituita dalla dichiarazione di conformità.

Impianti privi di dichiarazione di conformità perché realizzati prima della legge 46/90

  • Far eseguire la verifica periodica entro cinque / due anni dalla data della messa in esercizio dell’impianto soggetto al DPR 462/01

Impianti già denunciati all’ISPESL e mai omologati

In questo caso, non vi sono obblighi a cui adempiere.

Impianti già sottoposti ad omologazione o e/o a verifica

  • Far eseguire la verifica periodica entro cinque/due anni dalla data dell’omologazione o dell’ultima verifica

Come comportarsi in caso di “subentro”

In caso di subentro, se l’impianto non ha subito alcuna modifica sostanziale dal punto di vista della sicurezza elettrica (es. ambienti ordinari che sono diventati “a maggior rischio elettrico” o “locali ad uso medico”), il nuovo datore di lavoro ha come unico obbligo quello di comunicare all’ISPESL e all’ASL/ARPA la variazione di ragione sociale.

Se il nuovo Datore di Lavoro, invece, introduce modifiche sostanziali all’impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d’uso di un locale che comporta variazione del rischio elettrico, etc.), oltre alla variazione di ragione sociale deve comunicare all’ISPESL e all’ASL/ARPA la modifica effettuata.

In questo caso è necessario che il Datore di Lavoro si attivi anche per richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di modifica sostanziale dell’impianto.

Se il vecchio Datore di Lavoro non aveva mai denunciato gli impianti, il nuovo proprietario se ne dovrà fare onere, con la relativa verifica periodica.

Se il nuovo Datore di Lavoro sostituisce completamente l’impianto, si ricade nel caso della denuncia di un nuovo impianto.

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