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Organismo di ispezione

Approfondimenti

Approfondimenti

Approfondimenti ed informazioni relativi al DPR 462/01 sulla verifica obbligatoria degli impianti di messa a terra.

Periodicità delle verifiche degli impianti di terra

Il Datore di Lavoro deve per legge:

  • Effettuare regolari manutenzioni degli impianti;
  • Far sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, con la seguente frequenza:
    • Ogni due anni per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in Cantieri, Locali adibiti ad uso medico, Ambienti a maggior rischio in caso di incendio o per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
    • Ogni cinque anni per tutti gli altri casi.

In proposito si forniscono le seguenti indicazioni:

Per “cantieri” devono intendersi quelli definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) del DPR 494/96 e successive modifiche e integrazioni, e cioè sono considerati cantieri: “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. In tal senso si percepisce la temporaneità del cantiere e quindi solo difficilmente esso avrà vita maggiore a due anni.”;

Per “locali ad uso medico” devono intendersi quelli destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari, e comunque quelli definiti dalla norma CEI 64-8/7, V ed. 2003;

Per impianti “negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio” devono intendersi, in accordo con la norma CEI 64-8/7, gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati “in ambienti che presentano, in caso di incendio, un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari”. La Norma CEI 64-8/7 comprende tra gli impianti a “A maggior rischio in caso di incendio” anche quelle attività rientranti nell’attività di controllo da parte dei Vigili del Fuoco, che devono rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) così come stabiliti dal DM 16/02/1982.
Quindi in tutte le attività che hanno il CPI la periodicità è biennale.

Per “impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione” si intendono tutti quei luoghi in cui è stata fatta una valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro e risulta essere un luogo pericoloso. L’individuazione di questi luoghi ha subito recentemente una modificazione con l’entrata in vigore del D.Lgs. 233/03 del 10 settembre 2003. Antecedentemente a tale decreto, l’individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione era effettuata da una classificazione convenzionale basata sulle tabelle A) e B) del DM 22/12/58.

Ora con il D. Lgs. 233/03 la procedura di determinazione delle zone segue la filosofia del D. Lgs. 626/94 e cioè è lo stesso datore di lavoro ad effettuare una valutazione dei rischi relativi al pericolo di esplosione (o la fa effettuare da personale qualificato).

I mezzi tecnici di valutazione sono forniti dalle norme tecniche e precisamente dalla norma EN 60079-10 (CEI 31-30, CEI 31-35, ecc.) per le atmosfere esplosive in presenza di gas e la EN 50281-3 per le atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.

Per la verifiche di tali impianti l’articolo 88-undecies della D. Lgs. 626/96 (così come modificato dal D. Lgs. 233/03), prescrive che le zone sottoposte a verifica (biennale) secondo il DPR 462/01 siano solo le zone 0, 1, 20 e 21; rimangono escluse le zone 2 e 22.

Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie previste dal DPR 462/01 devono essere richieste dal datore di lavoro, agli Organismi Abilitati o alle ASL/ARPA nei seguenti casi:

  1. Esito negativo della verifica periodica;
  2. Modifica sostanziale dell’impianto;
  3. Richiesta del datore di lavoro.

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